Nel sommario della versione 22.12.01, in merito ai congedi parentali sono state date le seguenti indicazioni:
Nel D.Lgs 105/2022, entrato in vigore il 13 agosto 2022, viene modificato il calcolo dei congedi parentali, mentre la circolare INPS n. 122 del 27/10/2022 ha fornito le prime indicazioni rimandando a successivi messaggi l’effettiva applicazione della novità normativa.
Nello specifico il D.Lgs 105/2022 all’articolo, comma 4 riporta che “I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.”. In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’Istituto, con la presente versione, sono state rese disponibili le variazioni contrattuali relativamente ai ratei di “Ferie” e “Gratifica natalizia” ai fini della maturazione in caso di assenza per congedo parentale.
A fronte di richieste di chiarimenti pervenute in questi giorni, si danno le seguenti delucidazioni:
RATEI DI APPLICAZIONE
In merito alle variazioni eseguite nei contratti ad aggiornamento automatico, in via prudenziale stata impostata la maturazione dei soli ratei di “Gratifica Natalizia/Tredicesima” e Ferie perché espressamente menzionati dal legislatore.
In merito alla dicitura "riposi", non si ritiene estendibile ai ratei di ROL e Ex fest. . In merito a questo aspetto è stato posto un quesito all’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali in quanto il comma 5 dell’art. 34 in quanto non sono stati specificati quali siano gli istituti che possano essere compresi in questa definizione.
Nel caso si volesse procedere all’applicazione della maturazione per altri ratei (oltre a tredicesima e ferie), è possibile procedere attraverso una personalizzazione contrattuale.
PERCENTUALE MATURAZIONE
In merito alla percentuale di maturazione indicata per la tredicesima, il comma 5 dell’articolo 34 del D.Lgs. 15/2001 prevede che non siano apportate riduzioni ai ratei di ferie e tredicesima, pertanto tali ratei sono stati fatti maturare al 100%.
L'ipotesi per cui la maturazione debba essere fatta al 70% non trova conferma nel decreto: richiesta di delucidazioni in merito è già stata sottoposta all’attenzione dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali.
CALCOLO RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA
Per quanto riguarda la modifica al calcolo dell’RMG, sebbene la norma sia chiara, per cui indica che nel calcolo della retribuzione media giornaliera debbano essere considerati anche i ratei, attualmente non è stata attivata questa nuova modalità di calcolo in quanto la circolare INPS n. 122 del 27/10/2022 prevede che “Con successivi messaggi saranno fornite le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro e le istruzioni contabili.” Fintanto che l’Inps non uscirà dando indicazione sulle modalità operative non verranno apportate variazioni ai contratti ad aggiornamento automatico.